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Argomento pensione, classico argomento boomer (con il quale rischiamo di giocarci per sempre i nostri lettori più giovani!).
Attenzione, però: contrariamente a quello che molti ancora pensano, la pensione non è più una questione solo da anziani ma riguarda anche i giovani (e, anche per i più giovani esistono delle regole per l’ingresso nel mondo del lavoro)! Ma per questo torneremo sull’argomento in un altro articolo!
Dicevamo… pensione, argomento decisamente complicato, e per questo ci limiteremo ad affrontare un punto specifico.
La domanda a cui vogliamo rispondere oggi è la seguente: una volta andati in pensione, è possibile continuare a lavorare? Vediamo cosa prevede la legge.
Pensione vs lavoro
Per poter andare in pensione bisogna avere certi requisiti:
- l’età anagrafica,
- il versamento dei contributi,
- il fatto di aver cessato il proprio rapporto di lavoro subordinato (e quest’ultimo obbligo vale sia per le pensioni di anzianità che per quelle di vecchiaia).
Quindi, i dipendenti devono necessariamente interrompere il rapporto di lavoro per poter ottenere il trattamento pensionistico, mentre per i liberi professionisti, soci-lavoratori, amministratori e collaboratori non esiste questo obbligo.
Nella maggioranza dei casi, chi è andato in pensione può continuare a lavorare.
Questo quello che dice il sito dell’Inps:
“Le pensioni di vecchiaia, le pensioni di anzianità e le pensioni/assegni di invalidità, liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (…) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.”
Nel 1992, infatti, il Decreto Legislativo n. 503/1992, ha introdotto la cosiddetta “liberalizzazione del cumulo”, cioè la possibilità di cumulare redditi da lavoro e pensione in determinati casi.
Nonostante la possibilità di cumulo, bisogna comunque prestare attenzione.
Esistono, infatti, alcuni vincoli e regole da rispettare a seconda del tipo di pensione che si percepisce.
Cumulo di pensione e redditi da lavoro: i limiti da osservare
Anche se, come dicevamo poco fa, il principio generale è quello della piena cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro, per alcuni tipi particolari di forma pensionistica esistono dei limiti specifici proprio a questa cumulabilità. In particolare:
- pensioni di invalidità/inabilità specifica: si applica una decurtazione sull’eventuale parte della prestazione eccedente il Trattamento Minimo.
- assegno ordinario di invalida: è pienamente cumulabile con l’attività lavorativa, a condizione che il reddito non superi 4 volte il Trattamento Minimo. In caso di superamento, sono previste delle riduzioni percentuali dell’assegno;
- pensione di inabilità: è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa sia dipendente sia autonoma svolta in Italia o all’estero;
- pensioni quota 100/102/103: non sono cumulabili con i redditi da lavoro, percepiti anche all’estero, fatta eccezione per quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, però entro il limite massimo di 5.000 euro lordi annui. Questa incumulabilità si applica, però, fino al raggiungimento dell’età necessaria per accedere alla pensione di vecchiaia.
Per quanto riguarda il pubblico impiego, il decreto legge 95/2012 ha previsto un generale divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a pensionati.
…e il Fisco cosa dice?
Nei casi in cui è ammesso il cumulo tra trattamento pensionistico e reddito da lavoro, bisogna comunque tenere presente anche quello che dice il Fisco.
La pensione è considerata un reddito a tutti gli effetti e, come tale, viene tassata con l’Irpef, proprio come succede con lo stipendio di chi lavora.
Se una persona in pensione continua anche a lavorare e quindi riceve sia la pensione che un compenso per l’attività lavorativa, i due redditi si sommano.
Questo significa che l’importo complessivo su cui si calcolano le tasse sarà più alto e, di conseguenza, anche le imposte da pagare aumenteranno. In pratica, più guadagni (tra pensione e lavoro), più alte saranno le tasse da versare allo Stato.
(Anche) Questo articolo è stato scritto da una persona, non da una macchina!
Questo è Diritto-Pop!