
Foto di Irina Seredina (Pixabay)
Anche gli animali hanno i loro diritti e devono essere tutelati.
Lo stabilisce l’art 9 della nostra Costituzione che (da febbraio 2022) prevede che la Repubblica si impegna a “tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni“, specificando che “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali“.
A dire il vero, la Costituzione non parla esplicitamente di “diritti degli animali”, ma inserisce piuttosto la tutela degli animali tra i principi fondamentali della Repubblica, come la libertà o l’uguaglianza.
Per la legge gli animali non sono più considerati come se fossero degli oggetti o dei beni, – come, ad esempio, un vaso, una bicicletta, un’autovettura -, ma sono riconosciuti come esseri senzienti e come tali devono essere protetti.
Gli animali non sono cose
Oggi la legge distingue chiaramente gli animali dagli oggetti. Non sono persone, ma nemmeno semplici cose. Per la legge gli animali sono esseri “senzienti”, cioè dotati di sensibilità ed in grado di provare sensazioni ed emozioni, per questo gli animali hanno bisogno di cure, devono essere rispettati e protetti.
Inoltre, gli animali di affezione o da compagnia (tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali) sono assolutamente impignorabili così come sono impignorabili gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli. Lo prevede il codice di procedura civile all’articolo 514!
Esiste ormai da tempo una nuova sensibilità nei confronti degli animali, e anche se ora può sembrare pacifico, solo pochi anni fa qualche giudice considerava gli animali come beni di consumo, cioè, per intenderci, come può essere un frullatore o una lavatrice acquistati in un negozio (ndr: in fondo a questo articolo potete trovare i riferimenti a queste sentenze).
Sulla base di questa interpretazione, in caso di acquisto di un animale, il venditore era tenuto a consegnare al consumatore beni (cioè animali) conformi al contratto di vendita e in caso di difformità era previsto il diritto alla riparazione o sostituzione o ad una congrua riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.
C’è ben poco da commentare.
Maltrattamento e abbandono
Uno dei punti più importanti nella protezione degli animali riguarda il maltrattamento.
L’articolo 544-bis del codice penale seguenti stabilisce pene severe per chi uccide o maltratta un animale:
- Chi uccide un animale senza necessità rischia fino a 2 anni di reclusione
- Chi lo maltratta o lo sottopone a sevizie può essere punito con il carcere fino a 18 mesi o con una multa.
- Se dall’abbandono o maltrattamento deriva la morte dell’animale, la pena aumenta.
Non si tratta più di semplici infrazioni o sanzioni amministrative: sono reati veri e propri. Anche l’abbandono di un animale domestico è vietato e può essere punito con l’arresto o l’ammenda. In altre parole, portare il cane in macchina e lasciarlo in autostrada non è solo un gesto crudele, ma anche un reato penale.
È proprio di questi giorni la notizia che è stata approvata una nuova legge che prevede forti inasprimenti di pene in caso di maltrattamento di animali.
I diritti degli animali lavoratori e di quelli che fanno sport
Anche gli animali possono essere impiegati in attività lavorative e per questo devono essere tutelati.
Così, ad esempio, la legge 201/2010 contiene disposizioni specifiche per la tutela degli animali che svolgono attività di servizio, come ad esempio i cani di assistenza
Analogamente, anche gli animali che fanno sport, però, hanno i loro diritti.
Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive, infatti, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche, essendo inoltre vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell’animale, in quanto essere senziente.
Gli animali d’affezione in caso di separazione o divorzio
In quanto esseri senzienti, per gli animali d’affezione presenti in famiglia sono state previste specifiche garanzie in caso di separazione e divorzio, quasi come per l’affido dei figli.
Così, è stato inserito in un accordo di separazione dei coniugi l’obbligo paritario di cura dei loro due cani oltre che la ripartizione al 50% delle spese per il mantenimento degli animali. In un altro caso, si è stabilito che l’animale da compagnia, nella specie un gatto, restasse a vivere nell’ambiente dove sarebbe rimasta la moglie, insieme alla figlia minorenne della coppia, prevedendo che le spese ordinarie relative all’animale fossero a carico della moglie, mentre quelle straordinarie a carico di entrambi i coniugi.
Proprio come per i figli.
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Le nostre fonti
- Sentenza n. 22728 del 25 settembre 2018 della Cassazione Civile, Sezione II
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Sentenza n. 656 del 13 agosto 2020 del Tribunale di Ravenna
- Sentenza del 13 marzo 2013 del Tribunale di Milano
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